TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 29 GENNAIO 2019

 

Per il periodo di imposta 2017, con la sanzioni ridotte

 

Il 29 gennaio 2019 scade il termine entro il quale è possibile presentare e regolarizzare la propria posizione reddituale, per il periodo d’imposta 2017, presentando la dichiarazione dei redditi non trasmessa nel termine del 31 ottobre scorso.

 

Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente al 29 gennaio 2019) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta.

 

Dichiarazione dei redditi per l'anno 2017

Con riferimento al modello Redditi 2018, per lanno 2017, il cui termine (ordinario) di presentazione per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare è scaduto il 31.10.2018, la dichiarazione è tardiva se presentata entro il 29.1.2019, mentre risulta omessa qualora presentata successivamente a tale data (ritardo non superiore a 90 giorni).

Così facendo, la dichiarazione si considera regolarmente presentata, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Decorso tale termine la dichiarazione è considerata omessa e non può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. Tuttavia, qualora venga presentata entro il 30.9.2019, prima dell’inizio di un’attività di accertamento, le sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali.

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta:

·      sanzione si € 25,00 (1/10 del minimo) per il ritardato invio del modello Redditi;

·      in presenza di imposte dovute, la sanzione è del:

- 1,67% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/9) per le imposte dovute come secondo acconto, in quanto dette imposte sono scadute il 30 novembre scorso;

- del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8) per le imposte dovute come saldo o primo acconto, in quanto dette imposte sono scadute il 2 luglio scorso.

Occorre poi aggiungere gli interessi legali sulle imposte dovute; si rammenta che, dallo scorso l° gennaio, il tasso di interesse è stato innalzato dallo 0,3% allo 0,8% dal D.M. del 12 dicembre 2018.

Ove il ravvedimento non venisse effettuato, l’Agenzia delle Entrate, applica le consuete sanzioni dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 recuperando anche l’imposta se non versata, ferma restando la validità della dichiarazione presentata entro 90 giorni.

 

Dichiarazioni dei redditi integrative di altre annualità

Ricordiamo che è sempre possibile integrare le dichiarazioni già presentate, relative a periodi d’imposta precedenti. Dopo la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione omessa per l'anno 2016

Vi è poi ancora unaltra fattispecie, per regolarizzare le omesse dichiarazioni per i redditi del 2016. Come detto, è considerata omessa, ovvero non presentata, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (ossia dopo il 29.1.2019 per i redditi del 2017).

In caso di presentazione della dichiarazione (omessa) per i redditi del 2016 entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte alla metà.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2017 non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2017, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

18/01/2019

 

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